Guida all'autocertificazione
Ultima modifica 28 novembre 2023
Le leggi sulla semplificazione dell’attività amministrativa concedono ai cittadini la facoltà di presentare dichiarazioni firmate in sostituzione dei tradizionali certificati.
In altre parole, l’autocertificazione sostituisce i certificati, senza necessità di presentare il certificato vero e proprio.
La legge prevede due strumenti di autocertificazione: l’autocertificazione vera e propria e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (o autodichiarazione).
Qual è la differenza tra autocertificazione e autodichiarazione?
L’autocertificazione è una dichiarazione, firmata dall’interessato, inerente fatti, stati o qualità personali, contenuti in pubblici elenchi o registri; l’autodichiarazione è una dichiarazione firmata dall’interessato inerente fatti, stati o qualità sue proprie o delle quali egli è a conoscenza, che non sono però certificabili dalla Pubblica Amministrazione.
Quali enti sono obbligati ad accettare autocertificazioni e autodichiarazioni?
Sono obbligati ad accettare autocertificazioni e autodichiarazioni:
- tutte le Amministrazioni dello Stato, le aziende e le amministrazioni statali ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e Isolane, gli I.A.C.P. (Istituti Autonomi Case Popolari), le Camere di Commercio e qualsiasi altro ente di diritto pubblico;
- le scuole di ogni ordine e grado e le Università;
- le imprese titolari di servizi di pubblica utilità (Poste Italiane, ENEL, Telecom Italia, Aziende che gestiscono la rete del gas, la RAI, ecc.).
Questi enti e queste imprese si riservano però la possibilità di controllare la veridicità di quanto dichiarato.
Attenzione alle false dichiarazioni!
L'autocertificazione comporta un rapporto di maggiore fiducia della Pubblica Amministrazione nei confronti dei cittadini. Per questo motivo le dichiarazioni che si rivelano false vengono punite con le sanzioni previste dal Codice Penale.
Gli enti e le imprese private invece hanno solo la facoltà di accettare le autocertificazioni. Nei rapporti con queste ultime può essere ancora necessario il certificato.
Chi può autocertificare e autodichiarare?
Possono utilizzare l’autocertificazione e l'autodichiarazione:
- i cittadini italiani e quelli dell’Unione Europea;
- le persone giuridiche, le società di persone, le associazioni e i comitati che abbiano sede legale in Italia o nei Paesi dell’Unione Europea;
- i cittadini extracomunitari che soggiornano regolarmente in Italia, in possesso di un permesso di soggiorno valido, a condizione che ciò che dichiarano sia certificabile o riscontrabile presso pubbliche amministrazioni o soggetti privati italiani
Come si autocertifica e si autodichiara?
Non è necessario presentarsi presso Uffici o sportelli. Basta una dichiarazione scritta in carta libera (senza pagamento di bolli), in cui siano indicate le generalità di chi dichiara (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza), lo stato o la qualità che si intende dichiarare, la data e la firma. La firma non deve essere autenticata.
Se l’autocertificazione o l’autodichiarazione non vengono consegnate di persona, ma spedite per posta o inviate via fax, devono essere accompagnate da una fotocopia di documento di identità valido alla data di presentazione. Sono accettati: carta d’identità, passaporto, patente di guida o nautica, libretto di pensione, porto d’armi, patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, tessera di riconoscimento rilasciata dallo Stato italiano, purchè munita di fotografia.
Che cosa si può autocertificare?
Possono essere autocertificati:
- la data e il luogo di nascita;
- la residenza;
- la cittadinanza;
- il godimento dei diritti civili e politici;
- lo stato civile;
- la composizione della famiglia (stato di famiglia);
- l’esistenza in vita;
- la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dei genitori e dei figli;
- l’iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da Pubbliche Amministrazioni;
- l’appartenenza ad ordini professionali;
- il titolo di studio conseguito e gli esami sostenuti;
- la qualifica professionale posseduta, il titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- la situazione di reddito od economica, anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- l’assolvimento di speciali obblighi contributivi con l’indicazione della somma versata;
- il possesso del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’Anagrafe Tributaria;
- lo stato di disoccupazione;
- la qualità di pensionato e la categoria di pensione;
- la qualità di studente;
- la qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- l’iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, in sostituzione di quanto attestato nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- la condizione di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- la condizione di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- la condizione di coniuge, figlio o parente a carico;
- tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri di stato civile;
- la condizione di non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
Che cosa si può autodichiarare?
Si possono autodichiarare fatti, stati o qualità non presenti in pubblici elenchi oppure non certificabili da Pubbliche Amministrazioni. Questi fatti, stati o qualità possono riguardare direttamente l’interessato oppure ciò di cui egli è conoscenza riguardo terze persone.
Che cosa non si può autocertificare e autodichiarare?
L'autocertificazione e l’autodichiarazione non possono essere utilizzate per:
- Certificati medici, sanitari e veterinari;
- Certificati di origine;
- Certificati di conformità CE;
- Certificati di marchi o brevetti.