Assegno di maternità
Il diritto all'assegno, nei casi di parto, adozione o affidamento preadottivo, spetta a cittadini residenti italiani, comunitari o stranieri in possesso di titolo di soggiorno (il permesso di soggiorno deve essere di durata superiore a 6 mesi)
Ultima modifica 12 marzo 2024
L’assegno di maternità dei comuni è una prestazione assistenziale concessa dai comuni e pagata dall'INPS (Decreto legislativo 26/03/2001, n. 151, art. 74).
Il diritto all'assegno, nei casi di parto, adozione o affidamento preadottivo, spetta a cittadini residenti italiani, comunitari o stranieri in possesso di titolo di soggiorno (il permesso di soggiorno deve essere di durata superiore a 6 mesi) che :
- non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità: indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici;
- beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto a quello dell’assegno di maternità. In questo caso alla madre spetta solo la quota differenziale;
- appartenenti ad un nucleo familiare il cui valore ISEE sia inferiore a quelli determinati ogni anno dalla legge.
L'importo mensile dell’assegno di maternità da corrispondere alle aventi diritto per l'anno 2024 è pari, nella misura intera, a euro 404,17 per cinque mensilità, per complessivi 2.020,85 euro.
La domanda deve essere presentata, avendo la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e l’ISEE in corso di validità, entro sei mesi dalla data del parto.
Al fine di evitare la decadenza dal beneficio, nei casi in cui la cittadina non comunitaria non riesca ad ottenere nei tempi previsti il rilascio del titolo di soggiorno richiesto per l’accesso al contributo, può presentare, sempre entro sei mesi dalla data del parto, la domanda di assegno di maternità allegando la ricevuta comprovante l’avvenuta richiesta del titolo di soggiorno.
Modulo richiesta assegno di maternità