Norme di circolazione
Ultima modifica 28 novembre 2023
VEICOLI
Revisioni
La prima revisione deve essere fatta dopo 4 anni ed entro il mese di immatricolazione; le successive dopo 2 anni ed entro il mese dell'ultima revisione.
Le operazioni di revisione possono essere effettuate presso la Motorizzazione Civile oppure presso le Officine Autorizzate a svolgere dette operazioni per conto del Dipartimento Trasporti Terrestri.
Chiunque circoli con un veicolo non sottoposto a revisione è soggetto a una sanzione amministrativa; tale sanzione è raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti, ovvero nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell’esito della revisione. Da tali violazioni discende inoltre la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione per l’invio al Dipartimento Trasporti Terrestri competente per territorio.
II Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con propri decreti, i criteri, i tempi e le modalità per l'effettuazione della revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti.
Le revisioni, salvo quanto stabilito nei commi 8° e seguenti, sono effettuate a cura degli Uffici Provinciali del Dipartimento per i trasporti terrestri.
Nel regolamento sono stabiliti gli elementi su cui deve essere effettuato il controllo tecnico dei dispositivi che costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa.
Prescrizioni
Le prescrizioni contenute nei decreti emanati sono mantenute in armonia con quelle contenute nelle direttive della Comunità Europea relative al controllo tecnico dei veicoli a motore.
Revisione per autovetture con massa non superiore a 3,5 t
Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, per gli autoveicoli per trasporto promiscuo la revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni, nel rispetto delle specifiche decorrenze previste dalle direttive comunitarie vigenti in materia.
Revisione per autovetture con massa superiore a 3,5 t.
Per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a nove compreso quello del conducente, per gli autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i taxi, per le autoambulanze, per i veicoli adibiti a noleggio con conducente e per i veicoli atipici la revisione deve essere disposta annualmente, salvo che siano stati gia sottoposti nell'anno in corso a visita e prova ai sensi dei commi 5 e 6.
Gli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri, anche su segnalazione degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità ed inquinamento prescritti, possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di singoli veicoli.
In caso d’incidente stradale nel quale i veicoli a motore o rimorchi abbiano subito gravi danni in conseguenza dei quali possono sorgere dubbi sulle condizioni di sicurezza per la circolazione, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, intervenuti per i rilievi, sono tenuti a darne notizia al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri per la adozione del provvedimento di revisione singola.
Sanzioni
Ad esclusione dei casi previsti dall'artico/o 176, comma 18, (circolazione con veicolo non revisionato in ambito autostradale), chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169,00 a euro 680,00. (pagamento entro 5 gg. 118,30)
Tale sanzione è raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti.
L'organo accertatore annota sui documenti di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione. E consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso uno dei soggetti di cui al comma 8° ovvero presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici per la prescritta revisione.
Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.842,00 a euro 7.369,00. All'accertamento della violazione di cui al periodo precedente consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, secondo Ie disposizioni del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo.
In caso d’omissione della revisione non verrà più ritirata la carta di circolazione ma sulla stessa verrà indicata la dicitura che il veicolo è sospeso dalla circolazione sino all’adempimento della revisione. Il veicolo potrà circolare di conseguenza solo per l’operazione di revisione.
La nuova procedura determinerà l'obbligo del proprietario del veicolo di munirsi di idonea documentazione rilasciata dai Centri Autorizzati, attestante la prenotazione alla visita di revisione al fine giustificare la circolazione del veicolo.
BICICLETTE ELETTRICHE
Spesso vediamo circolare sulle strade le cosiddette biciclette elettriche, che rappresentano un importante segno della sensibilità ai temi dell'ambiente e godono in alcuni casi di incentivi e finanziamenti all'acquisto. Che cosa dice il Codice della Strada in proposito? Le norme in materia sono particolarmente rigorose.
La classificazione
I veicoli di questo genere sono di due tipi:
- la bicicletta a pedalata assistita;
- la bicicletta a motore (spesso elettrica ma può essere anche con motore a scoppio).
Per la bicicletta a pedalata assistita le regole di circolazione sono semplificate, mentre per la bicicletta valgono le stesse regole in vigore per i ciclomotori.
Attenzione quindi a non confondere le tipologie per non incorrere in sanzioni.
Le caratteristiche
Nella bicicletta a pedalata assistita il motore non deve essere in funzione quando non si pedala. Il motore aiuta il movimento di chi pedala ma non lo sostituisce mai e deve poter essere spento quando il veicolo raggiunge i 25 km/h. Il motore ausiliario deve essere elettrico e non superare la potenza nominale di 0,25 kw.
La bicicletta a motore ha invece un motore che funziona autonomamente, anche senza la pedalata, una potenza superiore a 0,25 kw o dotata di sistema propulsivo diverso da quello elettrico (un motore a scoppio).
Per il Codice della strada la bicicletta a motore è parificata al ciclomotore, quindi occorre che i
conducenti rispettino le relative regole, prime fra tutte il possesso della targa, del certificato di circolazione e della copertura assicurativa. Ma si aggiunge anche l'obbligo di indossare il casco. Lo stesso ragionamento vale se, sulla bicicletta, è montato un motore che funziona sia a pedalata assistita che come motore a scoppio.
Qualche consiglio
Quando andate ad acquistare una bicicletta con queste caratteristiche informatevi nel modo più preciso possibile sulle sue caratteristiche.
Chi guida la bicicletta a motore pensando di essere in sella ad una bicicletta a pedalata
assistita rischia di vedersela sequestrata se mancano i documenti di circolazione, o fermata se manca la targa.
Caratteristiche |
Bicicletta a |
Bicicletta a motore |
Classificazione |
Velocipede |
Bicicletta a motore |
Funzionamento |
Solo quando |
Anche quando non |
Tipo di motore |
Elettrico |
Elettrico a scoppio |
Casco |
no |
obbligatorio |
Patentino |
no |
obbligatorio |
Assicurazione |
no |
obbligatoria |
Certificato |
no |
obbligatorio |
Targa |
no |
obbligatorio |
VEICOLI ED “EURO”
Dal 1991 l'Unione Europea ha emanato una serie di Direttive per regolamentare le emissioni di inquinamento dei veicoli. In base a queste direttive sono state individuate diverse categorie di appartenenza.
Per capire a categoria di "Euro" appartiene la propria auto è necessario controllare i riferimenti presenti nella carta di circolazione riferimenti che esprimono quale normativa Euro è stata rispettata dalla casa costruttrice. Sulla carta di circolazione di vecchio tipo l'indicazione dell'Euro di riferimento si trova in basso nel riquadro per il nuovo tipo, formato A4, l'indicazione è riportata alla lettera V .9 del riquadro 2:
Euro 1: indica le autovetture conformi alla Direttiva 91/441 o i "veicoli commerciali leggeri". La normativa ha obbligato nel 1993 le case costruttrici ad adottare la marmitta catalitica e I'alimentazione ad iniezione.
Tutte le auto immatricolate dopo il 1° gennaio 1993 sono almeno Euro 1.
Attenzione: alcune automobili, seppur immatricolate prima di tale data rispettano comunque la normativa , per cui si consiglia sempre di verificare attentamente la carta di circolazione.
Per i veicoli nuovi immatricolati prima del 1992, quando non è annotata sulla carta la dicitura "rispetta la direttiva CEE n.91/441" si consiglia di prendere contatto con la Motorizzazione Civile (ora denominata Dipartimento Trasporti Terrestri) per ottenere i relativi chiarimenti.
Comunque, se la carta di circolazione è interamente compilata a mano, secondo procedure in vigore fino al 1978 si tratta sicuramente di un veicolo "pre-Euro 1° ".
Euro 2: indica le autovetture conformi alla direttiva 94/12 o i "veicoli commerciali leggeri" conformi alla direttiva 96/69.
La normativa ha obbligato nel 1996 le case costruttrici ad una maggiore riduzione delle emissioni inquinanti anche per i motori diesel.
Euro 3: indica i veicoli conformi alla direttiva 98/69.
La normativa ha obbligato dal 1° gennaio 2001 le case costruttrici all'installazione di un sistema chiamato eobd che riduce le emissioni.
Alcune auto potrebbero essere state immatricolate nel 2001 ma fabbricate nel 2000 e quindi prive di euro 3 ; alcune case costruttrici hanno anticipato l'obbligo per cui ci sono dei veicoli immatricolati prima del 2001 che rispettano l'euro 3.
Euro 4: indica i veicoli conformi alla direttiva 98/69-B-. Tale normativa è divenuta obbligatoria dal 1° gennaio 2006 e impone una ulteriore riduzione delle emissioni inquinanti.
PRE-EURO: indica i veicoli "non catalizzati" a benzina e i veicoli "non eco diesel"
Di seguito i riferimenti delle diverse normative:
EURO 1 (immatricolati dopo il 31.12.1992)
93/59 CEE con catalizzatore
91/441 CEE
91/542 CEE punto 6.2.1.A
EURO 2 (Immatricolati dopo il 31.12.1997)
91.542 punto 6.2.1.B
94/12 CEE
96/1 CE
96/44 CEE
96/69 CE
98/77 CE
E' possibile trovare nel libretto anche le seguenti diciture:
96/20 - 95/54 93/116 -96/69- 96/36
96/20 - 95/54 93/116 -96/69 -95/56 -96/37
96/20 - 95/54 93/116 -96/69 -95/56 -96/37 -96/38
96/20 - 95/54 93/116 -96/69 -95/56 -96/36 -96/37 -96/38
92/97/CEE - 94/12 CEE -93/116 CE
92/97/CEE - 94/12 CEE
96/20 CE - 96/44 CE
96/20 CE - 96/1 CE
96/20 CE - 94/12 CEE
92/97/CE - 96/69 CE
92/97/CE - 96/69 CE - 93/116 CE
96/20 CE - 91/542 CEE PUNTO 6.2.1- B
96/20 CE - 94/12 CEE -93/116 CE
96/20 CE - 95/54 CE -94/12 CEE - 93/116 CE
96/20 CE - 96/69 CE - 93/116 CE
96/20 CE - 96/69 CE - 95/54 CE - 93/116 CE
92/97/CEE - 94/12 CE - 95/54 CE - 93/116 CE
CE 96/20 - 93/116 - 96/69 - 95/56
1999/102/CE rif. 96/69/CE
98/77 CE
CE 96/20 - 95/54 - 93/116 - 94/12 - 96/36 - 96/38
96/20 CE - 95/54 CE - 96/69 CE - 95/56 CE
EURO 3 (immatricolati dopo il 1.1.2001)
98/69 CE
98/77 CE rif 98/69 CE
99/96 CE
99/102 CE rif. 98/69 CE
2001/1 CE rif 98/69 CE
2001/27 CE
2001/100 CE A
2002/80 CE A
2003/76 CE A
EURO 4 (immatricolati dopo il 1.1.2006)
98/69/CE B
98/77/CE rif. 98/69/CE B
1999/96 CE B
1999/102 CE B rif. 98/69/CE B
2001/1 CE B rif, 98/69 CE B
2001/27 CE B
2001/100 CE B
2002/80 CE B
2003/76 CE B