11 Tributi comunali anni precedenti al 2014

Ultima modifica 4 luglio 2024

Argomenti :
Imposte

Tributo sui Rifiuti e Servizi (TARES)
La TARES è il tributo sui rifiuti e servizi in vigore dal 2013. Il tributo risponde al principio della tariffa ed è diviso in una quota fissa e una variabile. La TARES è applicata sia alle utenze domestiche che a quelle non domestiche con una proporzione di copertura dei costi così suddivisa: il 66% sarà coperto dalle utenze domestiche e il 34% dalle non domestiche.
Le utenze domestiche pagano una Tariffa composta da:
a) una quota fissa legata alla superficie dell’abitazione e al numero dei componenti del nucleo familiare. La quota fissa viene calcolata moltiplicando la superficie dell’abitazione (mq) per la tariffa unitaria annua (€/mq) stabilita in relazione alla composizione del nucleo familiare;
b)  una quota variabile commisurata alla quantità presuntiva di rifiuti prodotti in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare. La quota variabile è determinata come tariffa unitaria annua (€/nucleo) stabilita secondo la composizione del nucleo familiare.

Le utenze non domestiche pagheranno  una Tariffa composta da:
c) una quota fissa legata alla superficie dell’immobile e alla tipologia di attività esercitata;
d) una quota variabile commisurata alla quantità presuntiva di rifiuti prodotti in funzione del tipo di attività svolta.
Entrambe queste componenti vengono calcolate moltiplicando la superficie dell’immobile (mq) per le quote unitarie annue (€/mq), individuate in base alla tipologia di attività svolta e quindi alla differente produzione presunta di rifiuti.
Le quote fisse e variabili delle utenze domestiche e non sono disponibili nella delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 22 luglio 2013
Come pagare
Nel mese di settembre viene richiesto il pagamento del 50 % della Tares dovuta per l’anno 2013 oltre al Tributo Provinciale pari al 5% di detto importo. Il tributo è pagabile con modello F24 presso gli sportelli bancari e postali. L’importo richiesto in acconto è stato calcolato in base alla situazione risultante nella banca dati comunale a febbraio 2013. Eventuali variazioni o correzioni verranno effettuate con la rata di novembre per la quale verrà inviata apposita informativa.
Agevolazioni
Nel 2013 L’Amministrazione Comunale ha deciso di mettere in atto un sistema di aiuti mettendo a disposizione un contributo di 40.000 euro totali che verranno distribuiti a chi ne farà richiesta.
Il contributo è previsto per le utenze domestiche a favore dei nuclei familiari costituiti da quattro o più componenti che hanno subito, con l’introduzione del nuovo tributo, un aumento superiore a 40 euro rispetto a quanto dovuto al Comune a titolo di Tarsu per il 2012. Tale contributo sarà corrisposto a copertura della parte di aumento superiore ai 40 euro (l'aumento fino a questo importo rimarrà quindi a carico del contribuente) e potrà avere un importo massimo di 50 euro. Requisito principale per ottenere il contributo sarà un indicatore ISEE pari o inferiore a quello indicato da una specifica deliberazione di Giunta Comunale. Questa stessa deliberazione stabilirà anche le modalità e i termini per la presentazione delle domande di contributo. Non appena disponibile questa deliberazione sarà pubblicata tra i documenti elencati qui sotto.
Documentazione
- Regolamento TARES
- Tariffe TARES
- Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 22 luglio 2013: approvazione regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - TARES
- Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 22 luglio 2013: approvazione piano finanziario e tariffe 2013 per il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - TARES


Imposta Municipale Propria (I.M.U.)
Il Decreto legge 201/2011 ha modificato i moltiplicatori delle rendite catastali dei fabbricati e dei terreni agricoli. Di seguito vengono riportati i moltiplicatori per determinare la base imponibile della nuova imposta:

Categoria A (con esclusione della cat. A10) - Abitazioni e/o residenze
Base imponibile IMU: Rendita catastale + 5% X 160

Categoria A10 - Uffici e studi privati
Base imponibile IMU: Rendita catastale + 5% X 80

Categoria B - Strutture di uso collettivo (caserme, scuole, biblioteche, ecc...)
Base imponibile IMU: Rendita catastale + 5% X 140

Categoria C1 - Negozi
Base imponibile IMU: Rendita catastale + 5% X 55

Categoria C2-C6-C7 - Magazzini, depositi, tettoie
Base imponibile IMU: Rendita catastale + 5% X 160

Categoria C3-C4-C5 - Laboratori, fabbricati per esercizi sportivi
Base imponibile IMU: Rendita catastale + 5% X 140

Categoria D (escluso D5) - Opifici, fabbricati per attività industriali, alberghi, ecc...
Base imponibile IMU: Rendita catastale + 5% X 60

Categoria D5 - Istituti di credito, cambio e assicurazione
Base imponibile IMU: Rendita catastale + 5% X 80

Terreni agricoli condotti direttamente da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola
Base imponibile IMU: Reddito dominicale + 25% X 110

Altri terreni agricoli
Base imponibile IMU: Reddito dominicale + 25% X 135

Terreno edificabile
Base imponibile IMU: Valore venale

Immobili di categoria D posseduti da imprese e privi di rendita catastale
Base imponibile IMU: Valore contabile aggiornato con i coefficienti ministeriali

L’acconto dell’imposta dovrà essere pagato con le aliquote fissate nel decreto come di seguito riportate:
- 0.76%: aliquota base
- 0.40%: aliquota per l’abitazione principale e le relative pertinenze (una pertinenza sola per ognuna delle seguenti categorie catastali: C2, C6, e C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo)
- 0.20%: per i fabbricati rurali strumentali
Il Comune, entro il 30 settembre, e lo Stato, entro il 10 dicembre, potranno apportare modifiche alle suddette aliquote; il contribuente ne dovrà tenere conto nel calcolo del conguaglio dell’imposta.
È prevista una detrazione di euro 200 per l’abitazione principale; a tale cifra si sommano ulteriori 50 euro per ogni figlio con meno di 26 anni (purché dimorante abitualmente e residente nell’abitazione principale) fino ad un massimo di 400 euro.
La detrazione massima complessiva (base più detrazione per i figli) è dunque di 600 euro.
Allo Stato dovrà essere versata, dal contribuente, la metà del gettito calcolato applicando l’aliquota dello 0.76% alla base imponibile di tutti gli immobili, escluse le abitazioni principali e relative pertinenze ed esclusi i fabbricati rurali ad uso strumentale.
Scarica la guida del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla applicazione dell'IMU.

Documenti utili
- Imposta Municipale Propria IMU - determinazione delle aliquote anno 2012;
- Deliberazione della giunta comunale n. 102 del 05 giugno 2012: approvazione ai fini IMU della tabella relativa alla determinazione dei valori minimi in comune commercio delle aree fabbricabili - anno d’imposta 2012 - atto di indirizzo e relative tabelle;
- Regolamento IMU;
- Deliberazione n. 25 del Consiglio Comunale del 26 luglio 2012:
Approvazione regolamento per applicazione dell'IMU
.

Come fare il calcolo
(A) VALORE DI POSSESSO = base imponibile (vedi tabella) / 100 x percentuale di possesso
(B) IMPOSTA LORDA ANNUA = A / 100 x aliquota  (0.76 %, oppure 0.40 %, oppure 0.20 %)
(C) IMPOSTA DOVUTA PER PERIODO DI POSSESSO = B /  12 x mesi di possesso (*)

(*) - se fabbricati rurali strumentali D/10 (aliquota 0,20%): versare l’imposta ( C ) interamente al Comune;
- se “altri immobili” (aliquota 0,76%), diversi da abitazione principale + pertinenze e da D/10: versare il 50% dell’imposta ( C ) allo Stato e il 50% al Comune;
- se abitazione principale + pertinenze (aliquota 0,40%) proseguire il calcolo:

(D)  DETRAZIONE (abitazioni principali e pertinenze) = € 200,00 / 12 x n. mesi per i quali se ne ha diritto (L’importo suddetto va suddiviso in parti uguali fra coloro che ne hanno diritto per lo stesso immobile)

(E)  DETRAZIONE FIGLI (per figli minori di 26 anni conviventi) = € 50,00  x n. figli che ne hanno diritto /12 x n. mesi per i quali se ne ha diritto  (L’importo suddetto va suddiviso fra coloro che ne hanno diritto)

(F) IMPOSTA DOVUTA =  C – D – E   versare l’imposta ( F ) interamente al Comune

Il codice catastale del Comune di Vimercate da inserire nel modello F24 è M052

Quando e come si paga
- in due rate con scadenza il 16 giugno (50% dell’imposta dovuta) e il 17 dicembre (conguaglio) per tutti gli immobili;
- solo per l’imposta che riguarda l’abitazione principale e le pertinenze il pagamento è possibile anche in tre rate con scadenza il 16 giugno (33% dell’imposta dovuta), 17 settembre (33% dell’imposta dovuta) e 17 dicembre (conguaglio);

Il versamento dell’imposta può essere effettuato solo con l’uso del modello F24, presso le banche e le poste (il modello è reperibile in tutti gli uffici bancari e postali ed è presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Codici Tributo
- Codice 3912 - abitazione principale e relative pertinenze – COMUNE;
- Codice 3913 - fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE;
- Codice 3914 - terreni – COMUNE;
- Codice 3915 - terreni – STATO;
- Codice 3916 - aree fabbricabili - COMUNE;
- Codice 3917 - aree fabbricabili - STATO;
- Codice 3918 - IMU altri fabbricati – COMUNE;
- Codice 3919 - altri fabbricati - STATO;
- Codice 3923 - INTERESSI DA ACCERTAMENTO - COMUNE”;
- Codice 3924 - SANZIONI DA ACCERTAMENTO - COMUNE”.


CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE (C.O.S.A.P.)
Deve essere pagato ogni volta che si intende occupare il suolo pubblico (un trasloco, un ponteggio per lavori edilizi, tavoli di locali pubblici posti sul marciapiede ecc.).
A seconda della durata dell'occupazione si parla di canone temporaneo o permanente.

C.O.S.A.P. temporaneo
Si paga per tutte le occupazioni di suolo pubblico di durata inferiore a un anno. Deve essere versato da chi effettua l'occupazione, ovvero dal titolare dell'autorizzazione. L'unità di misura è il "metro quadrato al giorno", e le tariffe sono diverse a seconda della zona di ubicazione.
Esistono riduzioni e abbattimenti, a seconda del tipo di occupazione e della grandezza della superficie.

C.O.S.A.P. permanente
Si paga per tutte le occupazioni di suolo pubblico di durata superiore a un anno. Deve essere versato dal titolare dell'autorizzazione di occupazione suolo pubblico. Esistono riduzioni ed abbattimenti a seconda del tipo di occupazione e della grandezza della superficie.

Un aiuto per il calcolo
Per calcolare il canone è possibile presentarsi a Spazio Città (via Papa Giovanni XXIII, 11), muniti di dati su: superficie da occupare, periodo di occupazione, ubicazione dell'occupazione.

Come pagare
Il versamento deve essere effettuato con bollettino postale sul conto corrente n. 29406204, intestato a Comune di Vimercate - Servizio Tesoreria - C.O.S.A.P.

Tariffe 2010
Deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 8/02/2010, riguardante il canone di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche: adozione per le tariffe dell'anno 2010.
- Tariffe occupazione permanente 2010
- Tariffe occupazione temporanea 2010

Tariffe 2011
Deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 1/03/2011, riguardante il canone di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche: adozione per le tariffe dell'anno 2011.
- Tariffe occupazione permanente 2011
- Tariffe occupazione temporanea 2011

Tariffe 2012
- Tariffe occupazione permanente 2012
- Tariffe occupazione temporanea 2012

Tariffe 2013
Deliberazione della Giunta Comunale n. 121 del 27/06/2013, riguardante il canone di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche: adozione per le tariffe dell'anno 2013
- Tariffe occupazione permanente 2013
- Tariffe occupazione temporanea 2013

Regolamento COSAP approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 10/03/2010.


Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (T.A.R.S.U.)
La Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (T.A.R.S.U.) deve essere pagata da chi a Vimercate occupa locali, a qualsiasi uso siano essi adibiti. Al pagamento quindi possono essere soggetti anche coloro che occupano locali in affitto.
Come si calcola l'importo
La somma da pagare è calcolata in base alle tariffe deliberate ogni anno dalla Giunta Comunale, sulla base della copertura dei costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti sostenuti dal Comune. La tariffa si calcola per metro quadrato. Nella cartella esattoriale viene poi aggiunto un importo pari al 15% circa della tassa, che corrisponde alle addizionali provinciali ed erariali.
Tariffe anno 2012
Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
Prospetto tariffe anno 2012
Come si paga
Il pagamento deve essere effettuato con la cartella esattoriale emessa ogni anno dal Concessionario. Si può effettuare un versamento unico oppure dilazionato in due rate (con scadenza generalmente a fine settembre e a fine novembre).
Per informazioni relative alla cartella esattoriale è possibile rivolgersi a Spazio Città (via Papa Giovanni XXIII, 11).
La dichiarazione
La dichiarazione deve essere presentata a seguito di qualunque tipo di variazione, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello della variazione stessa.
Dichiarazione di nuova occupazione
La dichiarazione iniziale deve essere presentata da:
- chi acquista la residenza a Vimercate, compilando il modulo che viene consegnato all'atto della richiesta di residenza oppure recandosi presso Spazio Città dove e possibile compilare e consegnare il modulo;
- chi, senza avere la residenza, inizia ad occupare locali a Vimercate, anche ad uso non abitativo, recandosi presso Spazio Città dove è possibile compilare e consegnare il modulo.

La tassa sarà calcolata a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo alla data di occupazione dei locali.
Dichiarazione di cessata occupazione
Nel momento in cui termina l'occupazione dei locali si deve presentare una dichiarazione di cessazione. Per il calcolo della tassa la cessazione ha decorrenza dal primo giorno del bimestre solare successivo alla presentazione della dichiarazione.
La dichiarazione può avere una decorrenza retroattiva se viene documentata l'avvenuta cessazione a partire dall'anno successivo alla cessazione stessa. Per esempio: se si è terminato di occupare i locali nel corso del 2011 e si presenta dichiarazione di cessazione nel 2013, il Comune può rimborsare la tassa rifiuti versata nel 2012, ma non quella versata nel 2011 per i mesi in cui non si occupavano più i locali.

La modulistica relativa alla dichiarazione, variazione e cessazione è disponibile nella pagina moduli on-line.


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